Cosa sono i PEBA

 

 I Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, e, dal 1992, anche sensoriali, i così detti “PEBA”, sono specifici strumenti di gestione e pianificazione urbanistica previsti dalla legge finanziaria del 1986. Questi Piani avrebbero dovuto essere adottati, fin dal febbraio 1987, dagli Enti centrali e locali in base alle rispettive competenze sull’edificio o sullo spazio pubblico da adeguare, pena, per i Piani di pertinenza dei Comuni e Provincie, la nomina di un Commissario ad hoc da parte della Regione. E' del tutto evidente che i PEBA sono, per la stragrande dei soggetti obbligati, solo un oscuro acronimo, viceversa, sono strumenti basilari ricognitivi, atti a dare certezza prospettica al diritto alla mobilità delle persone con disabilità, in quando da detti Piani deve risultare anche la tempistica degli interventi per eliminare le barriere.

Pretendere che tutti i Comuni italiani adottino i PEBA

Piano eliminazione barriere architettoniche (P.E.B.A.)
Il piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) è la base sulla quale iniziare tutte quelle azioni di design urbano da parte dell’Ente Pubblico, che mirano ad interventi dedicati al miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Strumento di analisi e verifica, con l’obbiettivo di diffondere tra utenti e gestori
della città, la cultura dell’accessibilità, il PEBA rappresenta un sistema integrato per la mobilità negli spazi pubblici a 360 gradi.
L’arredo urbano, la ristrutturazione di edifici pubblici e la sistemazione di spazi della città influenzano, cioè, inevitabilmente la percezione del livello di fruibilità in condizioni di autonomia e sicurezza dell’urbe, delle sue strutture edilizie e percorsi esterni.
Annualmente vengono impegnati somme di denaro pubblico per opere di manutenzione per l’adeguamento delle strutture alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ma non sempre questo processo appare ordinato e funzionale. Difficilmente, infatti, i Comuni sono dotati di una documentazione aggiornata e affidabile di tutti gli edifici pubblici e percorsi urbani che consentano il libero accesso e fruibilità da parte di tutti i cittadini. Si rischia di procedere senza un programmazione strategica creando piccole isole felici senza continuità. Lo strumento finalizzato ad ovviare a tali problematiche è il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Questo prevede l’analisi della situazione dell’accessibilità sia a livello edilizio che urbano. Partendo dal rilievo delle barriere presenti negli edifici e percorsi urbani, si passa all’individuazione
delle possibili soluzioni con stima di massima dei costi, configurando in tal modo la fase preliminare della progettazione di lavori pubblici, nonché la definizione di esigenze prioritarie, consentendo quindi una programmazione degli interventi.
Dapprima - era l’ormai lontano 1986 venne la Legge 41/86 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ove all’articolo 32 (comma 21 e comma 22), si scriveva: “21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore
della presente legge. 22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione. Noti ai più come PEBA, i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche avrebbero dunque essere adottati entro il 28 febbraio 1987 (a un anno appunto dall’entrata in vigore di quella Legge), dai Comuni e dalle Province, pena un commissariamento ad hoc da parte delle Regioni.
Qualche anno dopo, la Legge Quadro 104/92 sulla disabilità ampliò la materia di competenza, con l’articolo 24 (comma 9), che stabiliva come “i piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986 dovessero essere modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
Come segnala Gustavo Fraticelli, copresidente dell’Associazione Luca Coscioni" si può tranquillamente dire, dopo una rapida ricerca in internet, che ben pochi Comuni italiani hanno adottato il PEBA.
Guardando ad esempio ai capoluoghi di Regione, l’unico ad avere provveduto è stato quello di Venezia-Mestre e a tal proposito va ricordato anche come, nel 2003, la Giunta della Regione Veneto abbia emanato specifiche Linee Guide per la redazione dei Piani, ottimo modello di riferimento generale, comprendente anche le attività ricognitori e di pianificazione che i Piani stessi comportano.
Ebbene, ad oggi, anno 2012, il PEBA sembra realmente essere un’altra storia molto italiana, dove una Legge dello Stato può essere tranquillamente ignorata dalla maggior parte di coloro che avrebbero dovuto applicarla già da più di venticinque anni (un quarto di secolo!). Anche i Cittadini, però e in particolare proprio quelli con disabilità possono e devono fare la propria parte, per tentare di smuovere questa situazione. Per concludere, vi invitiamo a partecipare al fine di garantire, una città solidale e una città accessibile a tutti, insomma... “Grottammare Disabilita e Territorio”